Il licenziamento per superamento del periodo di comporto perché il lavoratore, alla fine della malattia, ha chiesto ferie, interrompendo così il decorso del periodo massimo di conservazione del posto, è illegittimo. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 582/2024.
I giudici segnalano che è consentito al lavoratore assente per malattia di mutare il titolo dell’assenza per fruire delle ferie già maturate, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto.
La facoltà del lavoratore, ricordano i giudici, non è incondizionata, anche se il datore deve considerare in modo adeguato la posizione del dipendente che rischia di perdere il posto.