La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali deve essere equiparabile a quella ordinaria, erogata nei periodi di lavoro. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35146/2023, richiamando l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.
Una riduzione della retribuzione corrisposta durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dal loro godimento ed è incompatibile con gli obiettivi della normativa europea che punta ad assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo con ricadute positive anche sulla loro salute e sicurezza.