Con l’ordinanza n. 35527/2023, la Corte di Cassazione si pronuncia sul caso di una lavoratrice licenziata poco dopo il rientro dal periodo di congedo di maternità obbligatorio e prima che il figlio compisse un anno di età per l’intervenuta dichiarazione del fallimento dell’azienda.
Dichiarazione ritenuta non sufficiente se il lavoro prosegue. In particolare, i giudici sottolineano che al concetto di cessazione deve essere data una lettura rigorosa, dal momento che “deve essere esclusa (...) ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga”.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice, nella fattispecie, non risponde ai principi richiamati e viene quindi giudicato illegittimo.