Il periodo di comporto vale anche nei contratti a tempo determinato e quindi è illegittimo il licenziamento del lavoratore prima che si esaurisca il periodo di conservazione del posto di lavoro indicato dal contratto collettivo di riferimento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33016/2023.
Nel pronunciarsi sul caso in questione e richiamando l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, i giudici rimarcano che se il dipendente si è trovato in congedo per malattia fino alla cessazione del rapporto ha comunque diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
La sua patologia rientra infatti tra le ipotesi in cui il lavoratore non può fruire delle giornate di riposo per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.