La cessione illegittima di un ramo di azienda non impedisce la reintegra di un lavoratore che ha conseguito, nel frattempo, la pensione di anzianità. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32522/2023.
Tra i punti sollevati dai giudici, viene sottolineato che la percezione di un reddito da lavoro dipendente e di un trattamento pensionistico, con riferimento ad una incompatibilità parziale o totale, si pone su un piano diverso, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comportando l'invalidità del rapporto di lavoro.