Ai datori di lavoro pubblici e privati che hanno applicato le prescrizioni e le misure previste nei protocolli sui rischi di contagio da Covid-19 non si applica il principio di “massima tutela” del lavoratore, ritenuto oggettivamente impossibile. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47904/2023
Per i giudici, il richiamo ai protocolli secondo l’art. 29-bis del dl. 23/2020 va interpretato nel senso del temporaneo discostamento dalla regola della massima sicurezza possibile, proprio perché doveva essere l’adozione dei protocolli ad assicurare ai lavoratori livelli di sicurezza adeguati.