Il periodo di reperibilità e le ore di guardia non costituiscono una categoria intermedia che si differenzia da una parte rispetto all’orario di lavoro, dall'altra al tempo di riposo. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32418/2023.
Con richiamo alla giurisprudenza dell'Unione europea ("il tempo del lavoratore è lavoro o è riposo"), il trattamento della reperibilità è inquadrato nel rapporto dicotomico tra orario di lavoro e periodo di riposo.
Se le limitazioni cui il lavoratore è sottoposto durante la reperibilità impediscono di gestire liberamente il tempo libero, allora si ricade nell’orario di lavoro.
Al contrario, se il servizio di pronta disponibilità non impedisce al lavoratore di curare i propri interessi personali e sociali, si rientra nel periodo di riposo.