Il datore di lavoro è tenuto a trovare soluzioni organizzative e accorgimenti idonei per consentire al lavoratore divenuto disabile di svolgere la sua prestazione. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31471/2023.
Il caso fa riferimento al licenziamento irrogato ad un lavoratore per inidoneità alla mansione, ritenuto illegittimo dalla Corte d'Appello.
Nel confermare la pronuncia di merito, i giudici ritengono che il datore non abbia provveduto a non discriminare il dipendente, diventato parzialmente inabile, secondo anche quanto fissato dalla direttiva comunitaria n. 78/2000 che prevede proprio il datore debba attuare quelle soluzioni per tutelare il lavoratore che si ritrova in una situazione di duratura menomazione.