Va accolta la domanda di risarcimento del danno se viene accertato lo straining e non il mobbing: reiterazione, intensità del dolo o altre qualificazioni sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29101/2023.
Lo straining è una forma di mobbing senza la continuità delle azioni vessatorie, ma rappresenta comunque uno stress inflitto dal superiore al lavoratore, con azioni ostili per discriminarlo.
Nel caso in questione, i giudici rimarcano che al di là “della qualificazione come mobbing e straining”, quello che conta “è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito” da cui deriva una violazione dell’integrità psicofisica e personale del lavoratore coinvolto.