Con la sentenza 29028/2023, la Corte di Cassazione si esprime in merito alla falsa attestazione della presa di servizio nel pubblico impiego, attraverso l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o altre modalità.
I giudici evidenziano che questa fattispecie si configura anche ogni volta che venga fatta una timbratura per far risultare che un certo lavoratore sia rimasto in ufficio tra i momenti dell’entrata e dell’uscita, quando invece è assente.
È dunque licenziabile il dipendente che timbra, ma non è sul luogo di lavoro e, nel caso in questione, il comportamento è talmente grave da rendere irrilevante sia l’entità della retribuzione indebitamente percepita che l’assenza di precedenti disciplinari.