Il datore di lavoro, in caso di danno causato dalla negligenza di un dipendente, può chiedere al lavoratore il relativo risarcimento, anche se non è stata avviata un'azione disciplinare. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27940/2023.
I giudici rilevano che la azioni disciplinari e di risarcimento dal danno sono su piani distinti, indipendenti tra loro e allo stesso tempo sottolineano che la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte del lavoratore comporta l'insorgere del diritto di risarcimento specie nel caso in cui questo si collochi al vertice dell'organizzazione aziendale.
L'esistenza di fatti accertati quindi, anche se non censurati dal punto di vista disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato.