26 giugno 2015
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Con ordinanza del 15 maggio 2015, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso ex art. 702bis c.p.c., con il quale Confederazione USB ed USB-Lavoro Privato avevano convenuto in giudizio Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dei capi III e IV, nonché delle Clausole transitorie e finali del c.d. t.u. sulla rappresentanza, originariamente stipulato, per l’appunto, dalle sigle sindacali convenute, ed accettato soltanto parzialmente (limitatamente ai capi I e II) dalle ricorrenti.
Più specificamente, secondo le prospettazioni di queste ultime, il suddetto accordo, attribuendo alle sole oo.ss. “firmatarie” dello stesso (e non anche alle “aderenti” successive) la possibilità di accedere alla contrattazione collettiva nazionale, ed escludendo le sigle sindacali dissenzienti dalle rappresentanze sindacali in azienda, prescindendo da qualsiasi criterio di verifica della rappresentatività a livello aziendale, sarebbe viziato per illiceità dei motivi e della causa, nonché per contrasto con norme imperative (tanto di rango ordinario, quanto di rango costituzionale).
Dopo aver ricordato che il t.u. in parola è stato stipulato dalle confederazioni sindacali (Confindustria, da una parte; Cgil, Cisl e Uil, dall’altra) «al fine di regolamentare in via pattizia i rapporti tra le varie rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro, nonché al fine di regolamentare i criteri per rilevare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria», e che ad esso hanno successivamente aderito numerose altre sigle sindacali, ma non anche le ricorrenti, «le quali hanno espressamente dichiarato nel ricorso introduttivo di non voler accettare le parti 3 e 4 dello stesso», il Giudice ha osservato che se, ai sensi dell’art. 1372 c.c., «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (2° comma)», ne consegue che solo le parti stipulanti ovvero aderenti successive potrebbero ritenersi vincolate da quanto pattuito nell’accordo, ma non anche coloro che, come i ricorrenti, non vi abbiano aderito.
Benchè, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la nullità del contratto possa essere fatta valere, oltre che da «chiunque vi abbia interesse», anche direttamente d’ufficio dal giudice, tuttavia, tale circostanza «non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica» (Cass., II sez. civ., 15 aprile 2002, n. 5420).
«Nel caso in esame», osserva il giudice, «non è dato comprendere quali sarebbero i diritti dei ricorrenti concretamente lesi dall’accordo in questione atteso che questo regolamenta i comportamenti e pone delle limitazioni esclusivamente ai soggetti firmatari, ma non incide sui diritti sindacali delle organizzazioni sindacali che non intendono aderire».
Né potrebbe «ritenersi leso l’interesse dei ricorrenti ad aderire solamente a parte dell’accordo», atteso che quest’ultimo – alla stregua di «qualsiasi altro contratto di diritto comune» – «è espressione dell’autonomia negoziale delle parti che sono libere di aderirvi ovvero di non aderire », ma l’accordo non può riguardare l’«intero contenuto della pattuizione».
Il Tribunale ha, quindi, conclusivamente dichiarato il difetto di interesse delle parti ricorrenti rispetto alle domande di nullità proposte.
Quanto alla domanda formulata dalla intervenuta Snater, (che, a differenza di USB è O.S. aderente al T.U. e, come tale, è stata ritenuta astrattamente legittimata all’impugnazione dell’accordo) tendente ad ottenere la declaratoria di nullità della parte IV e delle Clausole transitorie e finali dell’accordo, il Tribunale, rilevata la natura «prettamente programmatica e non precettiva» di tali disposizioni, in quanto esclusivamente volte all’individuazione di strumenti idonei a prevenire ogni possibile conflitto e ad assicurare l’esigibilità degli impegni negoziali assunti, ha escluso che le suddette clausole possano in alcun modo incidere sull’efficacia e validità dei contratti stipulati a livello di categoria, ovvero a livello decentrato.
Infatti - osserva il giudice - «gli Accordi interconfederali, sicuramente impegnativi per i sottoscrittori, contengono l’indicazione degli indirizzi politici e comportamentali», e «non assumono alcun rilievo pubblicistico, né assurgono a parametri di validità e/o di efficacia dei contratti collettivi o aziendali poi stipulati», con la conseguenza che «l’eventuale violazione delle regole» in essi contenuti «da parte delle associazioni di categoria, può comportare conseguenze (esclusivamente) a livello endoassociativo», dovendosi invece escludere qualsiasi «conseguenza a livello civilistico sull’efficacia o validità della contrattazione di livello inferiore».
Alla luce di tali considerazioni è stata respinta anche la domanda diretta a far valere la lamentata nullità della clausola arbitrale (di cui alle Clausole transitorie e finali), dovendosi parimenti ritenere che la suddetta clausola sia finalizzata unicamente ad apprestare «un rimedio endoassociativo» diretto a prevenire eventuali controversie, e non anche a precludere la possibilità per le parti firmatarie di adire comunque l’autorità giudiziaria.
A cura di ELENA GIORGI