Va disapplicato il contratto collettivo quando il salario netto è di poco superiore alla soglia di povertà, anche se sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28320/2023.
I giudici tornano ad esprimersi su salario equo ed efficiente e richiamano il principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione, che “ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi”.
Diventa così definitiva la decisione di merito per cui un salario netto inferiore ai mille euro al mese per un guardiano notturne non garantisce al lavoratore un diritto ad una “esistenza libera”, soprattutto se si considera che i turni di notte impediscono lo svolgimento di un’altra attività.