Il lavoratore assente per malattia può domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute per sospendere il decorso del periodo di comporto. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26997/2023.
D’altra parte, ricordano i giudici, non corrisponde un obbligo del datore di lavoro di acconsentire alla richiesta del dipendente, nel momento in cui sussistono motivi organizzativi ostativi che devono però essere concreti ed effettivi.
Se dunque non c’è una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, allo stesso tempo la facoltà di sostituire la fruizione delle ferie alla malattia non è incondizionata.