Le conciliazioni possono essere sottoscritte in sedi diverse rispetto a quanto indicato dall’art. 2113 c.c., a condizione che sia concreta ed effettiva l’assistenza sindacale per il prestatore di lavoro. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796/2023.
Nella fattispecie, un lavoratore aveva agito in giudizio in via monitoria per ottenere i crediti retributivi ai quali aveva rinunciato in precedenza con un accordo conciliativo sottoscritto davanti al Prefetto.
L’azienda, da parte sua, aveva proposto opposizione, deducendo che la somma richiesta non era stata corrisposta per rinuncia espressa del lavoratore nell’accordo conciliativo, siglato nella sede della Prefettura e alla presenza di un rappresentante sindacale.
Confermando la pronuncia della Corte d’Appello, la Corte di Cassazione sottolinea che possono rientrare nel novero delle conciliazioni inoppugnabili solo quelle sottoscritte in sede arbitrale ovvero presso sedi e con modalità previste dai ccnl sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Le conciliazioni stipulate in sedi diverse da quelle richiamate non sono prive di valenza, ma solo a patto che il lavoratore abbia beneficiato dell’effettiva assistenza di un rappresentante sindacale, non desumibile nel caso in questione anche dalla sede non prettamente sindacale in cui l’accordo era stato raggiunto.