L’asportazione anche di un solo estintore può portare alla violazione delle norme antinfortunistiche con risvolti penali, se questo elemento è un mezzo di tutela per i lavoratori e la loro salute. Lo prevede la sentenza n. 36908/2023 della Corte di Cassazione.
Per configurare l’ipotesi delittuosa indicata dall’art. 437 c.p., occorre che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi di impianti, apparecchi o segnali per le prevenzioni di infortuni sul lavoro siano inseriti in un contesto in cui la mancanza o l’inefficienza dei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori.
Il reato non si configura solo se l’impianto o l’apparecchiatura rimossa non siano destinati all’utilizzo di una pluralità di dipendenti o non risultino idonei a prevenire il pericolo: circostanza assente nel caso trattato.