Il danneggiato che ha transatto la lite può chiedere il risarcimento dei danni alla persona che si sono manifestati in seguito e che non erano prevedibili al momento della transazione, anche quando le parti hanno fatto riferimento ai danni futuri in transazione. Lo stabilisce l’ordinanza 25603/2023 della Corte di Cassazione.
Il pronunciamento si riferisce al caso di un infortunio sul lavoro di un dipendente, oggetto di transazione stragiudiziale con la società datrice di lavoro. Il lavoratore aveva poi agito in giudizio per l’accertamento dell’aggravamento imprevedibile delle sue condizioni di salute.
A seguito della pronuncia avversa della Corte d’Appello, il dipendente ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione che ha rilevato come il danneggiato possa sempre chiedere il risarcimento dei danni successivi e non prevedibili, purché il ricorrente indichi gli elementi per consentire la revisione della liquidazione per il danno.