Una clausola sociale all’interno di un bando di gara che richiede l’assorbimento dei dipendenti dell’impresa uscente da parte di quella che subentra, genera un vincolo tendenziale: il nuovo gestore non deve quindi impegnarsi ad assumere tutti i lavoratori già impiegati nell’appalto.
È quanto affermato dal TAR Lazio, con la sentenza n. 13442/2023 dello scorso 25 agosto, che richiama l’orientamento della giurisprudenza per cui, in sede di gara pubblica, una clausola sociale non comporta per l’impresa subentrante “un obbligo assoluto (...) di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata” tutto il personale già utilizzato.