In presenza di un trasferimento ad una sede che si trova a oltre 50 km dalla residenza del lavoratore, la NASpI per perdita involontaria del rapporto spetta tanto in caso di dimissioni quanto per risoluzione consensuale. Lo prevede la sentenza n. 429/2023 del Tribunale di Torino.
Nel pronunciamento viene rilevato come il trasferimento configuri una notevole variazione delle condizioni di lavoro, rendendo involontaria la perdita dell’occupazione sia di fronte al caso di dimissioni sia nell’ipotesi di una risoluzione consensuale.
Nel caso in questione, la decisione del lavoratore di dimettersi per un trasferimento di tale natura va ritenuta una scelta imputabile a terzi e non volontaria, da cui il diritto di percepire l’indennità, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale.