La violazione dei doveri fondamentali legati al rapporto di lavoro costituisce una ragione di valida intimazione del recesso, anche se non specificatamente previsto dalla normativa negoziale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20248/2023.
La sentenza trae origine dal ricorso di un dipendente che aveva impugnato il licenziamento irrogato per scarsa resa produttiva (mancato rispetto dei programmi di lavoro): la Corte d’Appello aveva già rigettato la domanda, ritenendo infondata la motivazione adottata dal ricorrente sulla mancata previsione della fattispecie punita all’interno del regolamento aziendale.
La Corte di Cassazione conferma il pronunciamento della Corte d’Appello, sottolineando che il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato per notevole inadempimento degli obblighi deriva al datore direttamente dall’art. 3 della legge 604/1966, senza che sia necessaria una dettagliata previsione nel ccnl o nel regolamento disciplinare.