La richiesta dello svolgimento di un numero di turni di pronta disponibilità in misura abnorme, rispetto a quanto fissato dalla contrattazione collettiva, è illegittima. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21934/2023.
I giudici rimarcano che il superamento dei limiti di turni normale, vale a dire quello previsto come “di regola”, non è di per sé ragione di inadempimento datoriale. D’altra parte lo diventa se determina, in concreto, una interferenza rispetto alla vita privata del lavoratore, mettendone a rischio il diritto al riposo.
Viene così accolto il ricorso di un dipendente di un’Asl all’interno della controversia per vedersi risarcire dei troppi turni di reperibilità imposta dal datore di lavoro.