La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Lo sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza 19663/2023.
Nell’esprimersi, i giudici ricordano l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ue per cui il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria nel periodo di riposo, considerando anche che una diminuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie: situazione in contrasto con le prescrizioni del diritto europeo.