Attraverso l’ordinanza 18455/2023, la Corte di Cassazione si esprime sulla genuinità di un appalto, precisando gli specifici presupposti alla quale è subordinata.
Questa non può prescindere dalla verifica del fatto che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire con un’organizzazione del lavoro effettiva e indipendente. Se i poteri direttivo e organizzativo sono affidati al committente, al contrario si materializza un appalto illecito di manodopera.
I giudici però sottolineano che se l’appaltatore utilizza capitale, attrezzature e macchine fornite dell’appaltante, si ha uno pseudappalto solo se l’apporto dell’appaltatore diviene marginale o accessorio, elemento che va concretamente accertato dal giudice.
Se quindi l’appaltante fornisce macchinari e attrezzature, ma è l’appaltatore a conferire capitale ulteriore per sostenere il costo del lavoro, assumendo rilievo preminente, l’appalto va comunque ritenuto genuino.