Con la sentenza 19510/2023, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi sulla legittimazione del lavoratore a chiedere l’ammissione al passivo per le quote Tfr maturate, ma non versate al fondo di previdenza, in caso di fallimento del datore di lavoro.
Legittimazione che, per l’appunto, spetta al lavoratore, con l’eccezione che si materializza se, in fase di istruttoria, emerge una cessione del credito in favore del fondo, al quale spetterebbe nell’ipotesi la legittimazione attiva.
Il fallimento del datore, mandatario del lavoratore, ricordano i giudici, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, che risulta così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che vi sia stata una cessione del credito.