Anche in caso di autodifesa, l’avvocato che ha ottenuto un’assoluzione disciplinare ha diritto alla liquidazione delle spese in suo favore. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19137/2023.
Il pronunciamento fa riferimento al caso di un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dei doveri di probità, dignità e decoro. Vicenda quindi chiusa con una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” che ha determinato la vittoria nel giudizio innanzi al CNF.
Il Consiglio non si era però pronunciato sulle spese processuali per cui il professionista aveva portato il caso in Corte di Cassazione che
ha deliberato che sul Giudice civile insorge l’obbligo di procedere alla liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..