Rappresenta una discriminazione indiretta di genere l'esclusione dalla procedura di selezione per difetto del requisito minimo di altezza, fissato a 160 centimetri, sia per gli uomini che per le donne candidate. Lo stabilisce l’ordinanza 18668/2023 della Corte di Cassazione.
Il pronunciamento si riferisce al caso di una candidata che veniva esclusa dalla selezione per l’assunzione di personale con qualifica di capo treno per difetto del requisito minimo di altezza, richiesto a tutti i candidati a prescindere dal sesso.
La Cassazione sottolinea che il principio di uguaglianza impone la verifica per cui non sussista una violazione del criterio di proporzionalità del trattamento giuridico, previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore.