Con la sentenza 16208/2023, la Corte di Cassazione rammenta la figura dei “pseudo-dirigenti” rientra nella cerchia dei lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le norme sui licenziamenti individuali.
Con il termine si identificano coloro che vengono qualificati come dirigenti solo formalmente, svolgendo di fatto mansioni che non sono riconducibili alla relativa declaratoria contrattuale.
Diverso è il caso in cui il rapporto di lavoro del dirigente si sia trasformato durante lo svolgimento, generando un demansionamento. In questa ipotesi si è di fronte ad un profilo patologico, che non snatura la posizione del dirigente, trasformandolo in “pseudo-dirigente”.