L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento può avvenire con ogni atto scritto. È sufficiente che il lavoratore manifesti la volontà di contestare validità ed efficacia del provvedimento al datore. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 17731/2023.
Può essere utilizzato qualsiasi termine, anche non tecnico: non è infatti necessario l’utilizzo di determinate formule prestabilite. Basta ogni atto scritto con lui il lavoratore manifesti la propria volontà di contestare la disposizione, dal momento che in detta manifestazione implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria.