In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote del Tfr maturate e accantonate, ma non versate al fondo di previdenza complementare, spetta al dipendente. Lo sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza 16116/2023.
Il pronunciamento chiarisce così una questione su a chi spettasse, tra dipendente e fondo di previdenza complementare, la legittimazione attiva ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare del datore di lavoro, accogliendo il ricorso di un lavoratore, in considerazione dello scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore.
Ciò è possibile a meno che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del fondo, a cui nel caso spetta la legittimazione attiva.