Il pubblico dipendente può attuare tutte le condotte necessarie per reperire informazioni utili a denunciare le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14093/2023.
Viene sottolineato che l’art. 54 bis del dlgs. 165/2001 prevede l’esonero della responsabilità disciplinare per segnalare condotte illecite, che il dipendente ha modo di conoscere direttamente non solo per l’ufficio rivestito, ma anche in occasione e/o a causa delle mansioni espletate.
Il lavoratore può dunque porre in essere le condotte funzionali alla denuncia dell’illecito, per quanto rilevanti sotto il profilo penale come l’abuso di ufficio.