Deve applicarsi anche alla contrattazione collettiva la regola generale e valida per tutti i negozi privati che attribuisce al recesso unilaterale la veste di causa idonea per estinguere, in modo ordinario, qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 14216/2023.
Ne consegue che, nel caso in cui il contratto sia oggetto di disdetta, i diritti dei lavoratori derivanti da una disciplina pregressa più favorevole sono intangibili, se rappresentano il corrispettivo di una prestazione già resa o correlata ad una fase già esaurita del rapporto di lavoro.
D’altra parte, non sono intangibili le aspettative che il lavoratore può avere in base alla regolamentazione precedente e più favorevole.