Con l’ordinanza 15002/2023, la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento di una dipendente di una cooperativa sociale per sopravvenuta parziale idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni affidate.
Richiamando i principi in tema di disabilità e accomodamento ragionevole, i giudici ritengono che la datrice di lavoro abbia violato l’obbligo di verificare la possibilità di effettuare adattamenti organizzativi ragionevoli, in modo da trovare una sistemazione adeguata alle condizioni di salute dell’operatrice sanitaria.
Un adattamento, secondo la Corte di Cassazione, ritenuto possibile sulla base del tipo di organizzazione adottato dalla società coinvolta. Risulta dunque corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine al mancato rispetto dell’obbligo di repechage. Da qui l’annullamento del licenziamento, con applicazione della tutela reintegratoria.