La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11248/2023, indica che è meritevole di limitazione risarcitoria la società che irroga un licenziamento illegittimo, in base al giudizio errato di idoneità fisica della lavoratrice, formulato da una struttura sanitaria pubblica.
Nel caso in questione, una dipendente era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, per via della sopravvenuta inidoneità a svolgere le mansioni accordate, accertata dal dipartimento dell’Asl competente, risultata poi infondata.
Tribunale e Corte d’Appello avevano condannato la società al risarcimento del danno nella misura della retribuzione maturata dal licenziamento sino all'effettiva reintegra. La Corte di Cassazione ha infine rilevato che il licenziamento era stata irrogato non sulla base del giudizio del medico aziendale, ma da una struttura pubblica certificante.
La società non poteva quindi non tener conto dell'autorità e della posizione di terzietà della struttura pubblica e disattendere le valutazioni, adibendo la lavoratrice alle mansioni cui risultava inidonea, se non prestandosi al rischio della responsabilità per danno alla salute.