Nel valutare la ricollocabilità prima di procedere al licenziamento del dipendente, il datore di lavoro deve prendere in considerazione anche quelle posizioni che, per quanto ricoperte, si rendono disponibili in un periodo prossimo alla data del recesso. Lo prevede la sentenza 12132/2023 della Corte di Cassazione.
Per i giudici, sulla base di un'interpretazione estensiva degli obblighi di correttezza e buona fede che vanno applicati anche nella fase di recesso del rapporto di lavoro, l’obbligo di repêchage deve riguardare anche posizioni lavorative disponibili nel breve termine: la situazione aziendale cristallizzata al momento del licenziamento non è più il perimetro certo in cui valutare la ricollocabilità del lavoratore.