Con la sentenza n. 88, depositata lunedì 8 maggio, la Corte costituzionale stabilisce che non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità.
La decisione sul rinnovo, viene sottolineato, spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
È così dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. numero 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di “piccolo spaccio” e vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.