Nei contesti di lavoro in cui i poteri di direzione e controllo sulle prestazioni del lavoratore sono gestiti da un hardware su cui è installato un software, il rapporto di lavoro è ricondotto all’imprenditore che gestisce il sistema informatico. Lo prevede la sentenza n. 126 del 3 marzo 2023 del Tribunale di Padova.
Nel caso in questione, valutando l’attività svolta dai soci lavoratori di una cooperativa nel settore logistico, il giudice prende atto di un sistema di organizzazione interamente rimesso a strumenti informatici: posto che tale attività è gestita da un software, si ricade nella fattispecie dell’intermediazione illecita quando l’appaltatore non ha nessun controllo del sistema informatico e non lo gestisce.