Il recesso dovuto all’elevata morbilità del lavoratore è legittimo solo se si verifica la condizione del superamento del periodo di comporto. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11174/2023.
Un rendimento inadeguato alle richieste aziendali o un disservizio provocato dalle assenze per malattia non possono quindi legittimare il licenziamento del lavoratore malato prima che sia stato superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.
Viene così dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente comminato per la non proficuità della prestazione resa, considerate le modalità e il numero rilevante di assenze per malattia.