Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 557 del 29 marzo 2023, afferma che non è sufficiente, per ottenere un risarcimento del danno dal datore di lavoro, la verosimiglianza della natura lavorativa della patologia denunciata dal dipendente.
Il pronunciamento trae origine dal ricorso di una lavoratrice contro il suo ex datore di lavoro, per richiedere un risarcimento dei danni biologico e morale, scaturiti da una sindrome depressiva e ansiosa, sulla base di una costrizione ad un surplus di lavoro, consistente in un orario superiore a quello previsto dal contratto e nella necessità di recarsi in trasferta almeno una volta al mese.
Il Tribunale sottolinea che il lavoratore è chiamato a fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale, ma nel caso specifico la dipendente ha fornito un certificato medico privo di indicazioni sulla possibile o verosimile origine della patologia e una relazione da cui emerge la verosimiglianza dello stress lavorativo come origine della malattia, ma solo per ciò che è stato indicato dalla dipendente stessa.