Licenziamenti collettivi: Cassazione, ordinanza n. 9128/2023

24 aprile 2023

Giurisprudenza Alte Corti ,

Licenziamenti collettivi: Cassazione, ordinanza n. 9128/2023

Nell’ambito dei licenziamenti collettivi, non si può limitare la scelta ai soli addetti di un reparto se idonei a svolgere mansioni diverse, per esperienza acquisita e per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti: lo stabilisce l’ordinanza n. 9128/2023 della Corte di Cassazione.
I giudici ricordano che se la ristrutturazione aziendale interessa una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di quelli da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore.

A tale principio fa però eccezione l’ipotesi in cui vi sia l’idoneità dei dipendenti del reparto in questione, per il pregresso impiego in altri reparti, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti a questi ultimi.
Ai dipendenti spetta l’onere della deduzione e della prova di fungibilità nelle diverse mansioni. Al datore spetta invece di provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito in cui è stata effettuata la scelta e che i lavoratori prescelti non svolgessero compiti fungibili con quelli dei dipendenti di altri reparti o sedi.

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