La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10237/2023, ha confermato la legittimità del recesso per giusta causa del responsabile della gestione delle presenze e dei giustificativi di un’azienda, che ha alterato il sistema informatico delle assenze.
Nel caso in questione, i giudici non hanno ravvisato la violazione del principio di specificità, lamentato invece dal dipendente ricorrente. Al contrario, viene evidenziato come i giudici di merito avessero ritenuto, correttamente, che il tenore della contestazione operata dal datore fosse idoneo a soddisfare le esigenze difensive del lavoratore.
Sono state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti per cui il datore ha ravvisato infrazioni disciplinari.