Con la sentenza 71/2023, il Tribunale di Teramo interviene sul caso di un lavoratore somministrato per un periodo continuativo di 34 mesi presso una società di servizio pubblico locale, in applicazione di un contratto aziendale di prossimità che consentiva di fare ricorso a personale in somministrazione senza alcun limite temporale di durata massima e senza necessità di causale.
Il lavoratore aveva così promosso la controversia sostenendo che sussistesse un’ipotesi di abusiva reiterazione del contratto del lavoro somministrato, violando tanto la direttiva 2008/104/CE quanto gli articoli 19 e 34 del dlgs. 81/2015.
Il Tribunale, considerando l’implicito e imminente requisito di temporaneità del lavoro somministrato, afferma che la durata continuativa di 34 mesi dell’attività ordinaria in somministrazione presso un’unica società utilizzatrice, sia più lunga di quanto possa essere qualificato ragionevolmente come temporaneo.