Rito Fornero. Rapporti tra fase sommaria e giudizio di opposizione. Ordinanza 18.9.2014 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Amatucci, Rel . Amoroso.

23 novembre 2014

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Abstract a cura di: Avv. Filippo Maria Giorgi – Cassazione/Osservatorio legge 92/2012.

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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 19674 del 18.9.2014, Pres. Amatucci, Rel. Amoroso, r.g. 18536/2013, A.d.F.a.R (avv. Francesca Massi) c/ G. d. R.M.R. (avv. Riccardo Chilosi)

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Convenuta in giudizio con il rito Fornero per l’impugnazione di un licenziamento, un’istituzione costituente parte integrante di uno Stato estero proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso con esclusivo riferimento alla domanda di reintegrazione ex art. 18 Stat. Lav., in applicazione del c.d. canone della “immunità ristretta”, hanno preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del regolamento, “anche se proposto durante la prima fase del procedimento di impugnazione del licenziamento quale previsto dai commi 47 e ss. dell’art. 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92”, offrendo un quadro ricostruttivo del peculiare procedimento previsto da tali disposizioni, ed in particolare analizzando i rapporti tra la fase sommaria e quella c.d. di opposizione, nelle quali può articolarsi il primo grado di giudizio. In particolare, la Corte ha ritenuto che: “Il carattere peculiare di questo nuovo rito sta nell’articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e l’altra, definita di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado”; che “la prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità: non c’è – rispetto al rito ordinario (quello delle controversie di lavoro) – il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; l’istruttoria, essendo limitata agli <<atti di istruzione indispensabili>>, è semplificata o sommaria quale quella così  qualificata nel procedimento di cui agli artt. 702 bis ss. cod. proc. civ.. La seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all’art. 414 cod. proc. civ., opposizione che non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli <<atti di istruzione ammissibili e rilevanti>>”. … “Quindi dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata  - mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti prima facie sussistere alla luce dei soli <<atti di istruzione indispensabili>> - il procedimento si riespande, nella fase dell’opposizione, alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli <<atti di istruzione ammissibili e rilevanti>>”. La Corte ha, infatti, ricordato che “l’esigenza di <<evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni>> (C.cost. 28 gennaio 2010 n. 26) va coniugata sempre con l’effettività e pienezza della tutela.” Anche la prima fase, va, quindi, ritenuta “una fase del giudizio di primo gradoche è semplificata e sommaria, ma non già cautelare in senso stretto: non occorre la prova di alcun concreto periculum, essendo l’urgenza preventivamente ed astrattamente valutata dal legislatore in considerazione del tipo di controversia. La sommarietà riguarda le caratteristiche dell’istruttoria, senza che ad essa si ricolleghi una sommarietà della cognizione del Giudice, né l’instabilità del provvedimento finale (l’idoneità al giudicato è espressamente prevista per la sentenza resa all’esito dell’opposizione e non può essere esclusa per l’ordinanza conclusiva della fase sommaria, irrevocabile fino alla conclusione di quella di opposizione)”.   A cura di Filippo Maria Giorgi   Corte Cass. SS.UU. n. 19674- 2014 Pres. Amatucci -Rel Amoroso (DIGITARE QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO)
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