Con l’ordinanza n. 9530/2023 la Corte di Cassazione rinvia alla Corte costituzionale. Corretto delimitare la tutela reintegratoria ai casi di nullità, previsti espressamente dalla legge e, in particolare dall’art. 2, comma 1, del dlgs. 23/2015 (Jobs Act)?
Alla base della questione di legittimità costituzionale l’articolo 76 della Costituzione che prevede che l’esercizio della funzione legislativa possa venire delegato al Governo solo con determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti.
❗️ Considerato che la legge delega 183 del 10 dicembre 2014 stabiliva che il legislatore delegato prevedesse la limitazione della reintegrazione, per le nuove assunzioni, "ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato", potrebbe risultare non legittima la scelta dell’esecutivo di limitare la tutela reintegratoria ai casi di nullità del licenziamento perché discriminatorio o perché riconducibile agli altri casi di nullità "espressamente previsti dalla legge".
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