14 aprile 2023
L’applicazione dell’ordinario periodo di comporto ad un lavoratore disabile rappresenta una discriminazione indiretta, dal momento che questo è esposto al rischio di ulteriori assenze per malattia collegata alla disabilità. Lo sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza 9095/2023.
Nel caso in questione, la Corte ha ribadito l’illegittimità del licenziamento nei confronti di un dipendente, portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992: il datore di lavoro ha infatti posto in essere una discriminazione di natura indiretta, avendo applicato l’articolo del Ccnl di riferimento in materia di comporto, senza distinguere assenze per malattia e assenze per patologie correlate alla disabilità.