7 aprile 2023
Con l’ordinanza 9453/2023, la Corte di Cassazione conferma definitivamente il licenziamento di un lavoratore per scarso rendimento e ribadisce i requisiti previsti dalla materia.In particolare i giudici ricordano che nel licenziamento per scarso rendimento del dipendente, che rientra nel campo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro (a cui spetta l’onere della prova) non deve dimostrare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma anche che la causa di esso derivi dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.Nel caso in questione, i dati di produzione riferiti al lavoratore erano stati messi a confronto con quelli dei colleghi, che erano risultati enormemente superiori al punto da provare l’effettività dello scarso rendimento e la sua gravità, sulla base di elementi probatori.