Se il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di eseguire la prestazione secondo modalità determinata, è giustificato dalla illegittimità accertata dell’ordine e genera una legittima eccezione di inadempimento, il fatto contestato è insussistente perché privo di illiceità. Lo prevede l’ordinanza 770/2023 della Corte di Cassazione.
Ciò che ne consegue è l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
Il pronunciamento si riferisce al caso di una cassiera licenziata per giusta causa per aver consentito a tre clienti di non pagare parte della merce acquistata. Già la Corte d’Appello aveva reintegrato la dipendente, dopo aver accertato che i clienti avevano agito minacciosamente. Alla cassiera, inoltre, non era stato garantito alcun supporto, nonostante avesse richiesto l’intervento della guardia giurata.