La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 28 marzo 2023, afferma che l’accordo aziendale di prossimità per estendere la sua efficacia anche a lavoratori e associazioni sindacali dissenzienti, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, deve contenere gli elementi riportati dall’art. 8 del dl. 138/2011.
È quindi necessario che l’accordo aziendale sia sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che punti alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti e all’emersione del lavoro irregolare e che riguardi la regolazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione.