Perché il risarcimento del danno, riconosciuto dal datore al dipendente in caso di demansionamento, sia esentasse, occorre che la natura del danno stesso sia specificata e l’onere probatorio spetta al lavoratore. Lo prevede l’ordinanza 8615/2023 della Corte di Cassazione.
Il pronunciamento si riferisce a un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una lavoratrice che, dopo un demansionamento, ha risolto la questione con una conciliazione stragiudiziale, con il datore che ha corrisposto una somma a titolo di “risarcimento del danno morale, professionale e biologico”.
I giudici rimarcano che sono esenti dalla tassazione del reddito le somme per risarcimento non patrimoniali o che attengono al patrimonio, in caso di demansionamento: occorre però distinguere fra risarcimento per danni derivanti da perdita di reddito (tassabile) e quello per danni derivanti da impoverimento professionale (non tassabili).