L’annullamento del provvedimento di radiazione dall’albo professionale non cancella il reato di esercizio abusivo della professione che scatta per chi ha svolto l’attività nonostante la sospensione cautelare. La sancisce la Corte di Cassazione con la sentenza 12100/2023.
Viene così respinto il ricorso di un commercialista per il quale l’annullamento della radiazione (avvenuto per motivi procedurali) avrebbe riguardato anche gli effetti del mancato rispetto del provvedimento cautelare.
Il ricorrente, tra l’altro, sosteneva che il titolo di revisore contabile gli avrebbe consentito, nel periodo di sospensione, di esercitare di fronte gli organi di giustizia tributaria. Ma la Cassazione ha ricordato che tra i soggetti abilitati i revisori dei conti non sono compresi in quanto tali, ma se in possesso degli altri titoli considerati dalla norma.