Spetta al datore di lavoro dimostrare l’insussistenza dello stato di malattia del dipendente e la conseguente falsità della certificazione rilasciata dal medico. Lo afferma la sentenza n. 64 del 7 marzo 2023 del Tribunale di Arezzo, con cui viene giudicato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che si era recato allo stadio durante il periodo di malattia.
Nel caso in questione, non era stato esposto motivo idoneo a dimostrare l’infedele attestazione medica: la parte datoriale si era limitata a contestare il suo valore probatorio, senza idonee motivazioni a sostegno della tesi.
Tra l’altro, il datore non aveva provveduto a segnalare la vicenda agli organi ispettivi dell’Inps e a formulare capitoli istruttori per dimostrare la falsità della documentazione.